IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta'  dell'istruzione  per  almeno  dieci
anni; 
  Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della  citata  legge
n. 296 del  2006,  che  prevede  l'adozione  da  parte  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di
carattere strutturale, che consentano  il  razionale  utilizzo  della
spesa  e  diano  maggiore  efficacia   ed   efficienza   al   sistema
dell'istruzione, ed  in  particolare  le  disposizioni  di  cui  alla
lettera f) del citato articolo,  che  prevede  dette  misure  debbano
essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle  lezioni,
secondo  criteri  di  maggiore   flessibilita',   di   piu'   elevata
professionalizzazione   e   di   funzionale   collegamento   con   il
territorio»; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto in  particolare,  l'articolo  13,  comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge n. 7  del  2007,  secondo  il  quale,  nel  quadro  del
riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati
regolamenti sono previsti: la  riduzione  del  numero  degli  attuali
indirizzi e  il  loro  ammodernamento  nell'ambito  di  ampi  settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione  generale,
comune a tutti i percorsi, e  in  aree  di  indirizzo;  la  scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati  di  apprendimento;  la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per  gli
allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da  definire  ai
sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al
fine  di  potenziare  le  attivita'  laboratoriali,  di  stage  e  di
tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al   sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei
diversi ordini di scuola anche attraverso  la  razionalizzazione  dei
piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri-orario,  con  particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107,  recante  la  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, recante norme per il riordino degli  istituti  tecnici,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112; 
  Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del  2010  di  riordino
degli istituti tecnici che dettano criteri per  l'organizzazione  dei
percorsi  e  il  passaggio  al   nuovo   ordinamento,   nonche'   per
l'articolazione  delle  cattedre  e  la   ridefinizione   dell'orario
complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da  ridurre
del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento
alle classi di concorso le cui discipline hanno  complessivamente  un
orario annuale pari  o  superiore  a  99  ore,  comprese  le  ore  di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile  2013,  passata
in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in  cui  «determina,  senza
indicazione  dei  criteri,  l'orario  complessivo  per  gli  istituti
tecnici»; 
  Vista la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della  citata  sentenza
n. 3527 del 2013; 
  Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui  al  richiamato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi  i  criteri
per  la  ridefinizione  dell'orario   complessivo,   ferma   restando
l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate; 
  Ritenuto  di  dover  prioritariamente  tutelare  il  diritto-dovere
all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche' coerente con  le  finalita'  didattico-educative  dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di  quanto  previsto  dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 settembre 2016; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  1°
dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Criteri per la definizione dell'orario 
             complessivo annuale degli istituti tecnici 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti  parole:  «e
risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1,
lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri; 
    a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate  in
assenza di un quadro  di  riferimento  organico,  tenendo  conto  dei
risultati con  esse  raggiunti,  attraverso  la  stabilizzazione  del
sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di  flessibilita'  di  cui  al
comma 3, salvaguardando la coerenza tra i  percorsi  e  i  titoli  di
studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili  e
quadri orari standard di cui agli allegati B e C; 
    b)  ripartizione  delle  ore  di  laboratorio   in   maniera   da
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno; 
    c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota  oraria
di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in  particolare
all'utilizzazione,  nell'ambito  del  curricolo  obbligatorio,  degli
spazi  orari  residui  al  fine  di  meglio   garantire   l'integrale
erogazione del curricolo stesso; 
    d) ponderazione dei quadri orari tenuto  conto,  in  particolare,
della sostenibilita' dell'impegno orario richiesto  agli  studenti  e
dell'introduzione di metodologie didattiche innovative; 
    e) definizione di piani di studio  il  cui  impianto  curriculare
garantisca  il  raggiungimento  dei   risultati   di   apprendimento,
declinati  in  competenze,  conoscenze  e  abilita',  attraverso   la
complementarita' tra le diverse discipline,  valorizzando  il  legame
tra    il    contributo    educativo    offerto     dalla     cultura
scientifico-tecnologica e la cultura umanistica; 
    f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive
per ogni  disciplina  adeguato  al  conseguimento  dei  risultati  di
apprendimento   attesi   in   esito   ai   corrispondenti    percorsi
quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline  in
relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di  ciascun
percorso e tenendo conto, laddove possibile, della  struttura  oraria
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi  del  percorso,
nonche' dei  tempi  di  presenza  in  aula  degli  studenti  e  della
necessita'  di  agevolare  la  concentrazione  e  partecipazione  dei
medesimi; 
    g)  adeguata  ripartizione  tra  le   discipline   dell'area   di
istruzione  generale  e  dell'area  di  indirizzo,  diversificata  in
relazione al  primo  biennio,  secondo  biennio  e  quinto  anno.  In
particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
ciascun segmento  del  percorso  di  istruzione  che,  per  il  primo
biennio, si pone in  relazione  con  l'assolvimento  dell'obbligo  di
istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze
chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto  anno,  con
l'introduzione progressiva e piu' incisiva delle discipline dell'area
di indirizzo in relazione all'acquisizione degli  apprendimenti  piu'
propriamente  necessari   ad   assumere   una   adeguata   competenza
professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare
all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo e'  modulato,
di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a
favore dell'area di istruzione generale  e,  nel  secondo  biennio  e
quinto anno, a favore dell'area di indirizzo; 
    h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e  dell'orario
settimanale  delle  lezioni  ad  un  livello  tale  da  garantire  un
equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli
obiettivi  di  apprendimento,  al  fine  di  assicurare,  a   regime,
l'ottimale   determinazione   delle   cattedre,   salvaguardando   la
stabilita' dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro
titolarita'  in  organico  e  tutelando  la   continuita'   didattica
nell'ambito  dell'intero  ciclo  di  studi   ovvero,   distintamente,
nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.». 
  2. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, n. 88  del  2010,  dopo  la  parola:  «produttivo»,  sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche  dei  criteri  di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 5». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  622,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              622. L'istruzione impartita per almeno  dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili, all' art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  605,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              605. Per meglio  qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                a)  nel  rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,  dei
          criteri e dei parametri per la formazione delle  classi  al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per  i
          diversi ordini e gradi  di  scuola  e  le  diverse  realta'
          territoriali, in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',  alla  revisione  dei  criteri  e  parametri   di
          riferimento  ai  fini  della  riduzione   della   dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione e  al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici
          attraverso la flessibilita' e  l'individualizzazione  della
          didattica, anche al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  delle
          ripetenze; 
                b) il perseguimento della sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; 
                c)  la  definizione  di  un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie  permanenti  per   il   biennio   2005/2006   -
          2006/2007, privi del requisito di servizio di  insegnamento
          che, alla data di entrata in vigore della  legge  3  maggio
          1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi  compilati  ai
          sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
          febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  102
          del   3   maggio   1996,   e'   riconosciuto   il   diritto
          all'iscrizione  nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie
          permanenti  di  strumento  musicale  nella   scuola   media
          previsto dall'art. 1,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  3
          luglio 2001, n. 255, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve  le
          assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate  su  posti
          della medesima classe di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e
          disponibili  relativi  agli  anni   scolastici   2007/2008,
          2008/2009 e 2009/2010, una volta completate  le  nomine  di
          cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati  che
          abbiano partecipato alle prove concorsuali della  procedura
          riservata bandita con decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
          abbiano  completato  la  relativa   procedura   concorsuale
          riservata, alla  quale  siano  stati  ammessi  per  effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei e non nominati in  relazione  al  numero  dei  posti
          previsti dal bando. Successivamente si procede alla  nomina
          dei  candidati   che   abbiano   partecipato   alle   prove
          concorsuali delle procedure riservate bandite  con  decreto
          dirigenziale 17 dicembre 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
          con il predetto decreto ministeriale 3  ottobre  2006,  che
          abbiano superato il colloquio di  ammissione  ai  corsi  di
          formazione previsti dalle medesime  procedure,  ma  non  si
          siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie  per
          la partecipazione agli stessi corsi  di  formazione.  Detti
          candidati possono partecipare  a  domanda  ad  un  apposito
          periodo di formazione e sono ammessi  a  completare  l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi, inserendosi nelle rispettive  graduatorie  dopo  gli
          ultimi graduati. L'onere relativo al  corso  di  formazione
          previsto dal precedente periodo deve essere  sostenuto  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le  nomine,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo  l'ordine  di
          indizione  delle  medesime  procedure  concorsuali.   Nella
          graduatoria del concorso riservato indetto con  il  decreto
          dirigenziale 17 dicembre  2002  sono,  altresi',  inseriti,
          ulteriormente  in  coda,  coloro  che   hanno   frequentato
          nell'ambito  della   medesima   procedura   il   corso   di
          formazione, superando il successivo esame  finale,  ma  che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza; 
                d)  l'attivazione,  presso  gli   uffici   scolastici
          provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno  delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze  brevi,  con  l'obiettivo   di   ricondurre   gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali; 
                e)  ai  fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto dall' art. 1, comma 128, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per i docenti della scuola primaria,  da  realizzare  negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento    delle    competenze     necessarie     per
          l'insegnamento della lingua inglese. A tale  fine,  per  un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza; 
                f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche  attraverso  la  riduzione,  a  decorrere   dall'anno
          scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata professionalizzazione e di funzionale  collegamento
          con il territorio. 
              (Omissis).». 
              - La legge 11  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione secondaria superiore  e  delega  al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art.  13,  commi  1,  1-bis,
          1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7
          (Misure  urgenti  per  la  tutela   dei   consumatori,   la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          aprile 2007, n. 40: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'art. 191, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  tutti  finalizzati  al
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n.  226  del
          2005, al primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le
          parole: "economico," e  "tecnologico",  e  il  comma  8  e'
          sostituito dal seguente: 
              "8. I percorsi del liceo  artistico  si  articolano  in
          indirizzi   per   corrispondere   ai   diversi   fabbisogni
          formativi". 
              Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del  2005  sono
          abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell' art. 1, comma 605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3  e  4,  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              (Omissis).». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2015,  n.   76
          (Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione,  a  norma  dell'art.  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la  definizione
          delle  norme  generali  sull'istruzione   e   dei   livelli
          essenziali delle prestazioni in  materia  di  istruzione  e
          formazione professionale): 
              «Art.  2.  (Sistema  educativo  di  istruzione   e   di
          formazione). - 1. I decreti di cui all'art.  1  definiscono
          il sistema educativo di istruzione  e  di  formazione,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                (Omissis); 
                c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione  e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento di una qualifica entro il  diciottesimo  anno
          di eta'; l'attuazione  di  tale  diritto  si  realizza  nel
          sistema  di  istruzione  e  in  quello  di   istruzione   e
          formazione professionale,  secondo  livelli  essenziali  di
          prestazione definiti su base nazionale  a  norma  dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art.  17,  comma
          2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  garantendo,
          attraverso  adeguati   interventi,   l'integrazione   delle
          persone in situazione di handicap a  norma  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta   di
          istruzione   e    formazione    costituisce    un    dovere
          legislativamente  sanzionato;  nei  termini  anzidetti   di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene ridefinito ed ampliato l'obbligo  scolastico  di  cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e  successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale   del
          diritto-dovere predetto e' rimessa ai  decreti  legislativi
          di cui all'art. 1,  commi  1  e  2,  della  presente  legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine dal piano programmatico di cui all'art.  1,  comma  3,
          adottato previa intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge; 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  15  aprile  2015,  n.   77
          (Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione,  a  norma  dell'art.  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28  marzo
          2003, n. 53 (Delega al Governo  per  la  definizione  delle
          norme generali sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia  di  istruzione  e  formazione
          professionale): 
              «Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto
          il quindicesimo anno di eta' la possibilita' di  realizzare
          i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
          modalita'   di   realizzazione   del   percorso   formativo
          progettata, attuata e valutata dall'istituzione  scolastica
          e formativa  in  collaborazione  con  le  imprese,  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza e con  le  camere
          di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  che
          assicuri  ai  giovani,  oltre  alla  conoscenza  di   base,
          l'acquisizione di competenze  spendibili  nel  mercato  del
          lavoro, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2
          e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e con il Ministro  delle  attivita'
          produttive, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sentite le associazioni  maggiormente  rappresentative  dei
          datori di lavoro, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) svolgere l'intera formazione dai 15  ai  18  anni,
          attraverso l'alternanza di periodi di studio e  di  lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa, sulla base di convenzioni con imprese o  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza o con  le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  con
          enti pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale  di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza scuola-lavoro, possono  collegarsi  con  il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa  con  le
          regioni,  la  frequenza  negli  istituti   d'istruzione   e
          formazione professionale di corsi integrati  che  prevedano
          piani di studio progettati  d'intesa  fra  i  due  sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi; 
                b) fornire indicazioni generali per il reperimento  e
          l'assegnazione delle risorse  finanziarie  necessarie  alla
          realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi  gli
          incentivi per le imprese, la valorizzazione  delle  imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; 
                c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito
          positivo  del  tirocinio  e  di  valutazione  dei   crediti
          formativi acquisiti dallo studente. 
              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
          con le imprese e del  monitoraggio  degli  allievi  che  si
          avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro  sono  riconosciuti
          nel quadro della valorizzazione della professionalita'  del
          personale docente.». 
              - Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              - Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21  (Norme
          per   la   definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          all'istruzione   universitaria   e   all'alta    formazione
          artistica, musicale e coreutica, per  il  raccordo  tra  la
          scuola,  le  universita'   e   le   istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22
          (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati  alle
          professioni e al lavoro, a  norma  dell'art.  2,  comma  1,
          della legge 11 gennaio 2007, n.  1),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          88  (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino   degli
          istituti  tecnici  a  norma  dell'art.  64,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O.: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente  regolamento  detta
          le norme  generali  relative  al  riordino  degli  istituti
          tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi
          di cui all'art. 64, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto   2008,   n.   133,   volti    ad    una    maggiore
          razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  umane   e
          strumentali disponibili, tali  da  conferire  efficacia  ed
          efficienza al sistema scolastico. 
              2.  Gli  istituti  tecnici  di  cui  all'art.  13   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  fanno
          parte   dell'istruzione    secondaria    superiore    quale
          articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e
          formazione di cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15   marzo   2010,   n.   88
          (Regolamento recante norme per il riordino  degli  istituti
          tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5 (Organizzazione dei percorsi). - 1. I  percorsi
          degli istituti tecnici sono riordinati secondo  i  seguenti
          criteri: 
                a) i risultati di  apprendimento  dei  percorsi  sono
          determinati in base a quanto previsto all'art. 3, comma  1,
          e all'art. 4, comma 1, in relazione  agli  insegnamenti  di
          cui agli Allegati B) e  C)  del  presente  regolamento.  La
          declinazione dei risultati di apprendimento in  competenze,
          abilita'  e  conoscenze  e'  effettuata  dalle  istituzioni
          scolastiche, nella loro autonomia, sulla base  delle  linee
          guida di cui all'art. 8, comma 3, anche in  relazione  alla
          Raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  23
          aprile 2008 sulla costituzione  del  Quadro  europeo  delle
          qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF),  anche  ai
          fini  della  mobilita'   delle   persone   sul   territorio
          dell'Unione europea; 
                b) l'orario complessivo  annuale  e'  determinato  in
          1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di  lezione,
          comprensive  della   quota   riservata   alle   regioni   e
          dell'insegnamento della religione cattolica e  risponde  ai
          criteri indicati nel comma 1-bis; 
                c) i  percorsi  attengono  a  due  ampi  settori:  1)
          economico; 2) tecnologico; 
                d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti  i
          percorsi  e  le  aree  di  indirizzo,  che  possono  essere
          ulteriormente  specificate  in   opzioni   secondo   quanto
          previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d), si riferiscono a
          ciascuno dei due settori di cui alla lettera c); 
                e) attivita' e insegnamenti relativi a  "Cittadinanza
          e Costituzione", di cui all'art.  1  del  decreto-legge  1°
          settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti
          i percorsi secondo quanto  indicato  nell'Allegato  A)  del
          presente regolamento. 
              1-bis. L'orario annuale complessivo,  come  determinato
          dal comma 1, lettera b), e'  definito  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                a) superamento delle sperimentazioni didattiche  gia'
          adottate in assenza di un quadro di  riferimento  organico,
          tenendo conto dei risultati con esse raggiunti,  attraverso
          la   stabilizzazione   del    sistema    ordinamentale    e
          l'introduzione della possibilita' di utilizzo  delle  quote
          di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma
          3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli  di
          studio rilasciati mediante la riconduzione agli  indirizzi,
          profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C; 
                b) ripartizione delle ore di laboratorio  in  maniera
          da  assicurarne  una  prevalenza  nel  secondo  biennio   e
          nell'ultimo anno; 
                c) conformazione dei piani di studio in base  ad  una
          quota  oraria  di  60  minuti,  fatte  salve  le  forme  di
          flessibilita' adottate  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,
          lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          marzo  1999,  n.  275,  avuto   riguardo   in   particolare
          all'utilizzazione, nell'ambito del curricolo  obbligatorio,
          degli spazi orari  residui  al  fine  di  meglio  garantire
          l'integrale erogazione del curricolo stesso; 
                d) ponderazione dei quadri  orari  tenuto  conto,  in
          particolare,  della  sostenibilita'   dell'impegno   orario
          richiesto agli studenti e dell'introduzione di  metodologie
          didattiche innovative; 
                e) definizione di piani di  studio  il  cui  impianto
          curriculare garantisca il raggiungimento dei  risultati  di
          apprendimento,  declinati  in  competenze,   conoscenze   e
          abilita', attraverso la  complementarita'  tra  le  diverse
          discipline,  valorizzando  il  legame  tra  il   contributo
          educativo offerto dalla cultura  scientifico-tecnologica  e
          la cultura umanistica; 
                f) previsione di piani di studio con un numero di ore
          complessive per ogni disciplina adeguato  al  conseguimento
          dei  risultati  di  apprendimento  attesi   in   esito   ai
          corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando  la  quota
          oraria  delle  singole   discipline   in   relazione   alle
          caratteristiche e  al  profilo  del  diplomato  di  ciascun
          percorso  e  tenendo  conto,   laddove   possibile,   della
          struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti
          innovativi del percorso, nonche' dei tempi di  presenza  in
          aula degli studenti e  della  necessita'  di  agevolare  la
          concentrazione e partecipazione dei medesimi; 
                g) adeguata ripartizione tra le discipline  dell'area
          di  istruzione   generale   e   dell'area   di   indirizzo,
          diversificata  in  relazione  al  primo  biennio,   secondo
          biennio  e  quinto  anno.  In  particolare,   la   suddetta
          ripartizione  deve  considerare  la  funzione  di   ciascun
          segmento del percorso  di  istruzione  che,  per  il  primo
          biennio,  si   pone   in   relazione   con   l'assolvimento
          dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei
          saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per  il
          secondo  biennio  e   quinto   anno,   con   l'introduzione
          progressiva e piu' incisiva delle discipline  dell'area  di
          indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti
          piu'  propriamente  necessari  ad  assumere  ruoli  tecnici
          operativi considerati nella loro dimensione  sistemica.  Il
          rapporto  tra  ore/discipline  da  destinare  all'area   di
          istruzione generale e all'area di indirizzo e' modulato, di
          conseguenza, secondo una proporzione  superiore  nel  primo
          biennio a favore dell'area di istruzione  generale  e,  nel
          secondo biennio  e  quinto  anno,  a  favore  dell'area  di
          indirizzo; 
                h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale  e
          dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da
          garantire un equilibrato assortimento delle  discipline  di
          studio in relazione agli  obiettivi  di  apprendimento,  al
          fine di assicurare,  a  regime,  l'ottimale  determinazione
          delle cattedre, salvaguardando la  stabilita'  dei  docenti
          presenti nell'istituzione scolastica e la loro  titolarita'
          in  organico   e   tutelando   la   continuita'   didattica
          nell'ambito   dell'intero   ciclo    di    studi    ovvero,
          distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi
          tre anni. 
              2. I percorsi di cui  al  comma  1  hanno  la  seguente
          struttura: 
                a) un primo biennio articolato, per ciascun anno,  in
          660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione  generale
          e in 396 ore di attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  di
          indirizzo,  ai  fini  dell'assolvimento   dell'obbligo   di
          istruzione di cui al regolamento adottato con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
          dell'acquisizione  dei  saperi  e   delle   competenze   di
          indirizzo in funzione orientativa, anche  per  favorire  la
          reversibilita' delle scelte degli studenti; 
                b) un secondo biennio articolato, per  ciascun  anno,
          in 495  ore  di  attivita'  e  insegnamenti  di  istruzione
          generale  e  in  561  ore  di  attivita'   e   insegnamenti
          obbligatori di indirizzo; 
                c) un quinto anno articolato in 495 ore di  attivita'
          e insegnamenti di istruzione  generale  e  in  561  ore  di
          attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 
                d) il secondo biennio e il quinto anno  costituiscono
          articolazioni, all'interno di un complessivo  triennio  nel
          quale, oltre all'area di istruzione generale comune a tutti
          i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici  e
          tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati  B)  e
          C) vengono approfonditi e assumono connotazioni  specifiche
          che consentono agli studenti  di  raggiungere,  nel  quinto
          anno, una adeguata  competenza  professionale  di  settore,
          idonea anche per la prosecuzione degli studi a  livello  di
          istruzione   e   formazione   superiore   con   particolare
          riferimento all'esercizio delle professioni tecniche; 
                e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a
          sviluppare, con particolare riferimento  alle  attivita'  e
          agli insegnamenti di  indirizzo,  competenze  basate  sulla
          didattica di laboratorio,  l'analisi  e  la  soluzione  dei
          problemi, il  lavoro  per  progetti;  sono  orientati  alla
          gestione di processi in contesti organizzati e  all'uso  di
          modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo  da
          favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e
          delle professioni, compresi il volontariato ed  il  privato
          sociale. Stage, tirocini e alternanza  scuola  lavoro  sono
          strumenti didattici per la realizzazione  dei  percorsi  di
          studio. 
              3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici: 
                a) possono utilizzare la quota di autonomia  del  20%
          dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi  definiti  dalle
          regioni e in coerenza con il profilo  di  cui  all'Allegato
          A), sia per potenziare  gli  insegnamenti  obbligatori  per
          tutti  gli  studenti,  con  particolare  riferimento   alle
          attivita'  di  laboratorio,  sia  per  attivare   ulteriori
          insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
          previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei  limiti  del
          contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale
          quota e' determinata, in base all'orario complessivo  delle
          lezioni previsto per il primo biennio e per il  complessivo
          triennio, tenuto conto delle  richieste  degli  studenti  e
          delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina
          non puo' essere decurtata per piu'  del  20%  previsto  dai
          quadri orario di cui agli Allegati B) e  C).  A  tal  fine,
          nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
          determinate  annualmente  con  il  decreto   adottato   dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze puo' essere previsto un contingente di organico  da
          assegnare  alle   singole   istituzioni   scolastiche   e/o
          disponibile  attraverso  gli  accordi  di   rete   previsti
          dall'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          marzo 1999, n. 275,  fermi  restando  il  conseguimento,  a
          regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art.  64  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          subordinatamente alla  preventiva  verifica  da  parte  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive; 
                b) utilizzano  i  seguenti  spazi  di  flessibilita',
          intesi come possibilita' di articolare in opzioni  le  aree
          di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere
          alle esigenze del  territorio  e  ai  fabbisogni  formativi
          espressi dal mondo del  lavoro  e  delle  professioni,  con
          riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il  30%
          nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo  anno.  La  citata
          flessibilita' e'  utilizzata  nei  limiti  delle  dotazioni
          organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; 
                c)  possono  costituire,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia didattica,  organizzativa  e  di  ricerca,  senza
          nuovi  e  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
          dipartimenti, quali articolazioni funzionali  del  collegio
          dei  docenti,  per  il  sostegno  alla  didattica  e   alla
          progettazione formativa; 
                d)  possono  dotarsi,   nell'esercizio   della   loro
          autonomia  didattica  e  organizzativa,  di   un   comitato
          tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, composto da  docenti  e  da  esperti  del
          mondo  del  lavoro,  delle  professioni  e  della   ricerca
          scientifica e tecnologica, con  funzioni  consultive  e  di
          proposta per l'organizzazione delle  aree  di  indirizzo  e
          l'utilizzazione degli spazi di autonomia  e  flessibilita';
          ai componenti del comitato non spettano compensi  ad  alcun
          titolo; 
                e) possono stipulare contratti  d'opera  con  esperti
          del mondo del lavoro e delle professioni con una  specifica
          e documentata esperienza professionale maturata nel settore
          di riferimento,  ai  fini  dell'arricchimento  dell'offerta
          formativa e  per  competenze  specialistiche  non  presenti
          nell'istituto, nei limiti degli spazi di  flessibilita'  di
          cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel  programma
          annuale di ciascuna istituzione scolastica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a),
          del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  88
          del 2010: 
              «Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis). 
              2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
                a) l'articolazione delle cattedre, in relazione  alle
          classi di concorso  del  personale  docente,  per  ciascuno
          degli  indirizzi  di  cui  agli  Allegati  B)  e   C),   da
          determinarsi  anche  con  riferimento  alla   ridefinizione
          dell'orario  complessivo  annuale  delle  lezioni  di   cui
          all'art. 1, comma 4, a partire dalle classi seconde,  terze
          e  quarte  degli  istituti  tecnici  funzionanti  nell'anno
          scolastico 2010-2011. La ridefinizione,  da  realizzare  in
          ogni  caso  nei  limiti  degli   organici   determinati   a
          legislazione vigente, e' effettuata in modo da ridurre  del
          20%  l'orario  previsto  dall'ordinamento  previgente   con
          riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno
          complessivamente un orario annuale pari o  superiore  a  99
          ore,  comprese  le  ore  di  compresenza  degli  insegnanti
          tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con
          non meno di 18 ore  settimanali  e  comunque  nel  rispetto
          degli  obiettivi  finanziari  di  cui   all'art.   64   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 88 del 2010, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  88  del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  7  (Monitoraggio,  valutazione  di   sistema   e
          aggiornamento dei percorsi). - 1. I percorsi degli istituti
          tecnici sono oggetto di  costante  monitoraggio,  anche  ai
          fini della loro innovazione permanente, nel  confronto  con
          le regioni, gli enti locali, le parti sociali e  gli  altri
          Ministeri interessati,  avvalendosi  anche  dell'assistenza
          tecnica dell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  educativo  di  istruzione   e   formazione   (I.N.
          VAL.S.I),   dell'Agenzia   nazionale   per   lo    sviluppo
          dell'autonomia scolastica (A.N. S.A.S.), dell'Istituto  per
          lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori
          (I.S.F.O.L),  di  Italia  lavoro  e  dell'Istituto  per  la
          promozione industriale (I.P.I),  senza  ulteriori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              2. Gli indirizzi, i profili e i relativi  risultati  di
          apprendimento  degli  istituti  tecnici  sono   aggiornati,
          periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio
          di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica
          e alle  innovazioni  tecnologiche,  nonche'  alle  esigenze
          espresse dal mondo economico  e  produttivo  tenendo  conto
          anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'art. 5. 
              3.  I  risultati  di  apprendimento  sono  oggetto   di
          valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale  per
          la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione   (I.N.VAL.S.I),   che   ne   cura   anche    la
          pubblicizzazione degli esiti. I risultati del  monitoraggio
          e della valutazione sono oggetto di un rapporto  presentato
          al Parlamento ogni tre anni dal  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.».